ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra ECOSERCH S.r.l. (di seguito “Fornitore”) e il cliente acquirente/utilizzatore (di seguito “Cliente”) in merito alla fornitura di beni e servizi indicati nell’ordine di acquisto/contratto sottoscritto dal Cliente (di seguito, l’“Ordine”). Tali beni e servizi riguardano in particolare:
a) la vendita con riserva di proprietà/noleggio operativo/rent to by/ di strumentazione tecnica per il campionamento ed il monitoraggio ambientale e relative apparecchiature accessorie (di seguito i “Beni”);
b) il trasporto/spedizione, installazione e collaudo dei suddetti Beni presso i siti indicati dal Cliente;
c) l’erogazione del servizio di formazione tecnica del personale del Cliente e assistenza post-vendita;
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano alle diverse tipologie contrattuali indicate nell’Ordine, che possono consistere in: (a) Vendita con riserva di proprietà; (b) Noleggio operativo, con messa a disposizione dei Beni per un periodo determinato; (c) Rent to Buy (noleggio con opzione di riscatto), con messa a disposizione dei Beni per un periodo determinato e facoltà per il Cliente di acquistare i Beni al termine, alle condizioni previste
1.3 Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante dell’Ordine e sono da intendersi accettate dal Cliente con la sottoscrizione dell’Ordine stesso. Esse prevalgono su eventuali condizioni generali d’acquisto del Cliente non espressamente approvate per iscritto dal Fornitore.
1.4 Le Condizioni Generali sono inoltre pubblicate sul sito web del Fornitore e allegate all’Ordine per presa visione del Cliente.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto ha ad oggetto la fornitura, da parte del Fornitore e a favore del Cliente, dei Beni e dei servizi specificati nell’Ordine, secondo la modalità contrattuale prescelta (Vendita, Noleggio operativo o Rent to Buy).
2.2 In particolare, il Fornitore si obbliga, conformemente e limitatamente a quanto specificamente previsto nell’Ordine, a eseguire le seguenti prestazioni nei confronti del Cliente:
i. Fornitura dei Beni: consegna al Cliente dei Beni indicati nell’Ordine, presso il luogo e nei tempi concordati;
ii. Installazione e Collaudo: esecuzione del trasporto con terze parti, dell’installazione in loco, della configurazione operativa e del collaudo tecnico dei Beni, secondo il cronoprogramma concordato e gli standard di settore;
iii. Fornitura degli eventuali servizi accessori: formazione tecnica del personale del Cliente, assistenza tecnica post-vendita e affiancamento operativo per il monitoraggio dei dati ambientali raccolti;
iv. Documentazione e report: ove disponibili, i manuali d’uso, certificati di taratura/collaudo, o altra documentazione tecnica relativa ai Beni e ai servizi prestati saranno scaricabili gratuitamente on-line o inviati con la strumentazione.
2.3 Il Fornitore eseguirà le attività sopra indicate con diligenza e professionalità, attenendosi a quanto stabilito nel presente contratto e nell’Ordine.
2.4 Eventuali specifiche tecniche, requisiti o standard qualitativi particolari dei Beni o dei servizi dovranno risultare espressamente dall’Ordine o dai suoi allegati.
2.5 Resta inteso che l’Ordine, debitamente accettato dal Fornitore, costituisce il documento principale per la definizione di quantità, caratteristiche dei Beni, prezzi, tempistiche di esecuzione e altre condizioni particolari della fornitura.
ART. 3 – CONSEGNA DEI BENI E TEMPI DI ESECUZIONE
3.1 Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni e a completare le eventuali attività di installazione e collaudo entro i termini stabiliti nell’Ordine.
3.2 Tutti i tempi di consegna e di esecuzione (ivi inclusi eventuali termini per installazione, collaudo e affiancamento operativo) decorrono dalle date concordate nell’Ordine o, in mancanza, dalla data di conferma dell’Ordine da parte del Fornitore. Il rispetto di tali tempistiche è subordinato alla tempestiva cooperazione del Cliente e all’adempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi posti a suo carico (ad es. predisposizione dei locali, adempimenti amministrativi, pagamento di eventuali acconti, ecc.).
3.3 il Cliente dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali circostanze sopravvenute che possano comportare ritardi nell’esecuzione delle attività concordate, indicando i possibili rimedi o piani di recupero.
3.4 Eventuali costi aggiuntivi documentati derivanti da ritardi imputabili al Cliente (ad esempio spese di trasferta extra, soste forzate in cantiere, immobilizzo di personale o mezzi) potranno essere addebitati al Cliente.
3.5 Il Fornitore si riserva di variare, nel rispetto dei principi di correttezza fede contrattuale, termini di consegna ed esecuzione, senza che ciò comporti inadempimento del Fornitore.
ART. 4 – CORRISPETTIVI, CANONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Il Cliente si obbliga a pagare al Fornitore i corrispettivi dovuti per la fornitura dei Beni e l’erogazione dei servizi, secondo gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento stabiliti nell’Ordine. In particolare:
i. In caso di Vendita, il prezzo di acquisto dei Beni (e dei servizi connessi) è quello indicato nell’Ordine. Salvo diverso accordo, il pagamento avverrà in un’unica soluzione entro la data indicata in fattura, nella conferma d’Ordine o nell’Ordine stesso.
ii. In caso di Noleggio operativo, il Cliente corrisponderà un canone periodico (ad es. mensile) per tutta la durata minima pattuita, come da importo e cadenza indicati nell’Ordine. I canoni saranno fatturati con la periodicità concordata (solitamente anticipata rispetto al periodo di competenza) e dovranno essere pagati dal Cliente entro la relativa data di scadenza.
iii. In caso di Rent to Buy, il Cliente si obbliga a versare i canoni periodici indicati nell’Ordine per la durata complessiva ivi prevista e avrà facoltà, alla scadenza, di acquistare i Beni pagando il prezzo di riscatto prestabilito. Salvo diverso accordo, i canoni di noleggio del Rent to Buy sono dovuti alle stesse condizioni del noleggio operativo e il prezzo di riscatto finale, se il Cliente esercita l’opzione di acquisto, dovrà essere pagato entro la data di scadenza indicata nell’Ordine o comunicata dal Fornitore a tale fine.
4.2 Eventuali costi aggiuntivi per servizi non compresi nel corrispettivo principale (ad esempio corsi di formazione extra, attività logistiche speciali, prolungamento dell’affiancamento operativo, materiali di consumo, etc.) saranno eseguiti solo se espressamente indicati in nuovo Ordine.
4.3 Il pagamento dovrà avvenire mediante la forma concordata (bonifico bancario sul conto IBAN indicato dal Fornitore o PayPal, salvo diverso metodo previsto). Il pagamento sarà considerato effettuato solo al momento dell’effettivo accredito delle somme sul conto del Fornitore.
4.4 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente rispetto alle scadenze pattuite, decorreranno automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 per le transazioni commerciali, fatta salva la facoltà del Fornitore di richiedere il risarcimento del maggior danno ove il ritardo provochi danni ulteriori.
4.5 Inoltre, il mancato pagamento, anche parziale, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente oltre 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza autorizza il Fornitore, ai sensi dell’art. 1460 c.c., a sospendere la fornitura in corso (ivi inclusa la consegna di ulteriori Beni, l’ultimazione di installazioni o l’assistenza tecnica) fino al completo saldo di quanto dovuto.
4.6 Resta altresì salvo il diritto del Fornitore di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo “Risoluzione del Contratto” in caso di persistente inadempimento del Cliente.
4.7 Eventuali contestazioni del Cliente sui documenti contabili emessi (fatture) dovranno essere comunicate per iscritto al Fornitore entro 12 (dodici) giorni dal ricevimento della fattura stessa; in mancanza di contestazione nel termine indicato, la fattura si intenderà accettata.
4.9 In nessun caso il Cliente potrà ritardare o sospendere i pagamenti dovuti adducendo contestazioni o eccezioni, né operare unilateralmente deduzioni, compensazioni o arrotondamenti sui corrispettivi dovuti (fatto salvo quanto previsto per l’eventuale penale da ritardo ai sensi dell’art. 3).
ART. 5 – PROPRIETÀ DEI BENI E DURATA DEL NOLEGGIO
5.1 In relazione alla proprietà dei Beni forniti e alla durata del rapporto contrattuale, si conviene quanto segue:
i. Vendita: in caso di vendita, la proprietà dei Beni sarà trasferita al Cliente solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo pattuito. Fino a tale momento, ai sensi dell’art. 1523 c.c., i Beni si intendono venduti con patto di riservato dominio a favore del Fornitore, restando quest’ultimo proprietario dei medesimi. Il Cliente assume tuttavia fin dalla consegna i rischi di perimento o danneggiamento dei Beni, in conformità a quanto disposto dall’art. 1523 c.c. e fatte salve le garanzie di cui al presente contratto. Qualora il Cliente non adempia al pagamento del prezzo alle scadenze convenute e il contratto venga risolto per sua inadempienza, il Fornitore avrà diritto di recuperare i Beni oggetto di riserva di proprietà a spese del Cliente, fermo restando il diritto a trattenere le somme già incassate a titolo di indennizzo, come previsto dall’art. 12 che segue.
ii. Noleggio Operativo: in caso di noleggio operativo, i Beni restano di esclusiva proprietà del Fornitore (o di società terze eventualmente indicate nell’Ordine come concedente). Il Cliente acquisisce unicamente il diritto personale all’uso temporaneo dei Beni, per la durata e secondo le condizioni previste dal contratto, senza alcun trasferimento di proprietà. La durata minima del noleggio è quella indicata nell’Ordine (espressa in mesi di calendario), calcolata a decorrere dalla data di consegna (o di collaudo, se successivo) dei Beni al Cliente. Durante tale periodo il Cliente non potrà recedere anticipatamente dal contratto di noleggio senza il consenso scritto del Fornitore; in caso di recesso anticipato non autorizzato, il Cliente sarà comunque tenuto a pagare tutti i canoni residui fino alla scadenza contrattuale come penale, fatti salvi maggiori danni. Al raggiungimento della scadenza contrattuale del noleggio (salvo rinnovo o proroga concordata per iscritto), il Cliente dovrà restituire i Beni al Fornitore entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza, con spese di riconsegna a proprio carico, presso la sede o diverso luogo indicato dal Fornitore. I Beni restituiti dovranno trovarsi in condizioni analoghe a quelle di fornitura, tenuto conto del normale deperimento d’uso; eventuali danni, ammanchi o vizi eccedenti la normale usura saranno addebitati al Cliente. In caso di ritardo nella restituzione dei Beni oltre il termine sopra indicato, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale per l’occupazione abusiva, un importo pari al canone di noleggio calcolato pro-rata per ciascun giorno di ritardo (in aggiunta all’eventuale risarcimento del maggior danno).
iii. Rent to Buy (Noleggio con opzione di riscatto): in caso di Rent to Buy, per tutta la durata iniziale del contratto (pari al periodo concordato di noleggio) si applicano le medesime condizioni del noleggio operativo in termini di proprietà dei Beni (che rimangono del Fornitore), di rischio, di uso e custodia a carico del Cliente.
Alla scadenza del periodo di noleggio previsto, il Cliente avrà la facoltà di acquistare i Beni, esercitando l’opzione di riscatto alle condizioni e nei termini indicati nell’Ordine.
Salvo diverso accordo, l’opzione di acquisto dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo di noleggio e contestuale pagamento dell’intero prezzo di riscatto stabilito.
A seguito del pagamento del prezzo di riscatto, il Fornitore trasferirà la proprietà dei Beni al Cliente (salvo che i Beni siano di proprietà di terzi, nel qual caso sarà procurato il trasferimento della proprietà al Cliente secondo gli accordi con tali terzi). In caso di mancato esercizio dell’opzione di riscatto entro il termine convenuto, il contratto si intenderà cessato alla scadenza come un ordinario noleggio: il Cliente dovrà quindi restituire i Beni al Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla scadenza, alle condizioni di cui al punto precedente, senza aver diritto ad alcun rimborso dei canoni pagati, i quali verranno considerati quale corrispettivo per l’uso del bene per il periodo di noleggio effettivamente goduto.
5.2 Durante la vigenza di un contratto di Noleggio operativo o Rent to Buy, il Cliente si impegna a utilizzare i Beni con la massima cura e diligenza.
5.3 È fatto espresso divieto al Cliente di vendere, cedere, concedere in pegno o garanzia, sub-noleggiare o comunque distogliere i Beni dalla loro destinazione contrattuale e dall’ubicazione concordata senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
5.4 Il Cliente dovrà usare i Beni esclusivamente per l’uso approvato e conforme alla loro natura tecnica, attenendosi alle istruzioni fornite dal Fornitore e ai manuali d’uso. Egli assume l’obbligo di custodire i Beni con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendoli in buono stato di manutenzione e funzionamento per tutta la durata del contratto. Salvo diversa pattuizione, sono a carico del Cliente le spese d’uso ordinario (ad es. consumabili, energia, piccoli materiali di ricambio) e le attività di manutenzione ordinaria raccomandate dal Fornitore o dal produttore, mentre eventuali riparazioni straordinarie non dovute a uso improprio o negligenza del Cliente saranno a carico del Fornitore.
5.5 In ogni caso, il Cliente dovrà informare tempestivamente il Fornitore di eventuali guasti o malfunzionamenti rilevati nei Beni durante il noleggio, affinché il Fornitore possa provvedere agli interventi tecnici del caso nel più breve tempo possibile.
5.6 Il Cliente è tenuto a provvedere alla pulizia e decontaminazione della strumentazione prima della restituzione al Fornitore. In caso di mancata pulizia e/o decontaminazione saranno automaticamente addebitate al Cliente le spese di materiali e manodopera eventualmente sostenute dal Fornitore.
ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
6.1 Il Fornitore si impegna a svolgere le prestazioni contrattuali con professionalità e secondo le regole dell’arte, garantendo l’impiego di personale qualificato e adeguatamente formato. Egli assicura il rispetto di tutte le normative applicabili in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni durante le attività svolte presso il sito del Cliente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché il rispetto delle norme tecniche e dei requisiti di qualità previsti per i Beni forniti. Il Fornitore garantisce inoltre la disponibilità di un’assistenza tecnica ragionevole per supportare il Cliente durante l’installazione e l’uso iniziale dei Beni, e comunque secondo quanto eventualmente specificato nell’Ordine (es. numero di ore di affiancamento operativo, tempi di risposta per supporto post-vendita, etc.). Durante l’esecuzione delle attività presso il Cliente, il Fornitore si atterrà alle regole di accesso e sicurezza del sito comunicate dal Cliente.
6.2 Il Cliente, dal canto suo, si impegna a cooperare attivamente con il Fornitore per favorire la regolare esecuzione del contratto. In particolare, il Cliente dovrà:
(i) fornire al Fornitore l’accesso ai siti e ai locali di installazione nei giorni e orari concordati, assicurando che essi siano pronti, sgombri e conformi ai requisiti tecnici e di sicurezza necessari;
(ii) garantire la sussistenza di condizioni adeguate di sicurezza e di salute sul luogo di installazione o utilizzo dei Beni, sollevando il Fornitore da responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla mancanza di misure di sicurezza non dipendenti dal Fornitore;
(iii) mettere a disposizione del Fornitore le necessarie utenze e forniture logistiche (quali energia elettrica, acqua, connessioni, permessi di accesso, eventuali autorizzazioni amministrative, ecc.) indispensabili per l’installazione e l’utilizzo dei Beni;
(iv) designare, se richiesto, personale proprio qualificato che affianchi il Fornitore durante il collaudo o nelle attività di formazione, e che successivamente utilizzi i Beni secondo le istruzioni ricevute;
(v) astenersi da qualsiasi intervento tecnico sui Beni (manomissioni, regolazioni, riparazioni) non autorizzato dal Fornitore, ad eccezione delle operazioni espressamente indicate come a carico del Cliente nei manuali d’uso, pena la decadenza delle garanzie contrattuali.
6.3 Ciascuna Parte è tenuta ad informare prontamente l’altra di qualsiasi fatto o circostanza che possa pregiudicare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
6.4 Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, restano a carico di ciascuna Parte le proprie spese e oneri necessari per l’esecuzione delle attività di competenza (ad esempio, costi del personale, mezzi ed attrezzature di proprietà della Parte stessa, assicurazioni obbligatorie, etc.).
ART. 7 – VARIAZIONI DELL’ORDINE
7.1 Eventuali modifiche o variazioni alle condizioni dell’Ordine richieste dal Cliente (ad esempio variazioni delle quantità di Beni, estensione o riduzione di attività, modifica di tempistiche o specifiche tecniche) dovranno essere concordate per iscritto con il Fornitore e/o risultare in nuovo Ordine. In ogni caso la richiesta di variazione dovrà specificare l’eventuale impatto sui prezzi e sui tempi di esecuzione e dovrà essere accettata dal Fornitore per iscritto (mediante emissione di un ordine integrativo o atto aggiuntivo). In difetto di accordo scritto sulla variazione richiesta, il Fornitore non sarà tenuto ad eseguirla e, ove applicabile, troverà attuazione l’art. 1664 c.c. in tema di onerosità o difficoltà di esecuzione sopravvenute.
7.2 Resta inteso che eventuali attività o forniture aggiuntive su richiesta verbale del Cliente, in assenza di formale variante all’Ordine, se eseguite dal Fornitore saranno comunque a carico del Cliente secondo tariffe ragionevoli di mercato, qualora il Cliente ne abbia comunque beneficiato e non abbia contestato per iscritto l’esecuzione delle medesime.
ART. 8 – GARANZIE PER VIZI E DIFETTI
8.1 Il Fornitore garantisce che i Beni forniti e i servizi prestati sono conformi a quanto pattuito e risultano esenti da vizi di materiale, fabbricazione o installazione, per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o dalla data di collaudo positivo dei Beni qualora il collaudo venga effettuato entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna), salvo diverso termine di garanzia indicato nell’Ordine. Entro tali termini, il Fornitore si impegna a eliminare – a propria cura e spese – eventuali difetti originari riscontrati nei Beni o nelle lavorazioni eseguite, mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose, compatibilmente con la natura del difetto e salvo che la riparazione risulti eccessivamente onerosa.
8.2 Il Cliente è tenuto, a pena di decadenza dalla garanzia, a denunciare per iscritto al Fornitore l’eventuale presenza di vizi o difetti dei Beni o dei servizi ricevuti entro i seguenti termini:
(i) entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna o collaudo, per i vizi occulti o non rilevabili con un immediato esame al momento della consegna.
(ii) entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, per i vizi palesi o riconoscibili con la diligenza ordinaria al momento della fornitura;
In ogni caso la denuncia del vizio deve avvenire, a pena di decadenza, non oltre 12 mesi dalla consegna/collaudo.
8.3 La comunicazione di denuncia vizi dovrà contenere una descrizione dettagliata del difetto riscontrato, corredata se possibile, da documentazione fotografica e tecnica esplicativa. Il Fornitore, ricevuta tempestiva denuncia, effettuerà le verifiche del caso e, accertata la sussistenza di un difetto di conformità a lui imputabile, procederà alla relativa eliminazione nei tempi tecnici strettamente necessari, concordando con il Cliente le modalità di intervento (ad esempio riparazione in loco, invio di pezzi di ricambio, sostituzione del macchinario, intervento presso la sede del Fornitore, ecc.).
8.4 Qualora il difetto non sia facilmente raggiungibile o riparabile presso il sito del Cliente, il Fornitore potrà richiedere la restituzione (o il rientro) del Bene difettoso presso la propria sede per effettuare le opportune riparazioni: in tal caso il Fornitore sosterrà le spese di spedizione, riparazione e restituzione al Cliente, salvo che si accerti trattarsi di un vizio non coperto da garanzia o inesistente, nel qual caso tali spese saranno a carico del Cliente.
8.5 La garanzia di cui sopra non opera ed è esclusa qualora il difetto o danno lamentato sia conseguenza di un uso improprio o non conforme dei Beni da parte del Cliente (in violazione delle istruzioni fornite), di negligenza o imperizia del Cliente nell’uso o manutenzione ordinaria, di cause di forza maggiore (es. sbalzi di tensione, eventi atmosferici eccezionali) o di normale usura dei componenti. Sono inoltre escluse dalla garanzia le parti soggette a naturale consumo o sostituzione periodica (a titolo esemplificativo: batterie e accumulatori, filtri, fusibili, lampade, materiali di consumo vari), nonché gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Cliente.
8.6 La garanzia decade immediatamente qualora il Cliente o terzi non autorizzati dal Fornitore intervengano sui Beni smontandoli, modificandoli o effettuando riparazioni/manutenzioni non approvate dal Fornitore. Restano salve, in ogni caso, le garanzie legali previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. (per i contratti d’appalto/prestazione d’opera) e dagli artt. 1490 e seguenti c.c. (per la vendita di beni), nella misura in cui siano applicabili al rapporto contrattuale in essere e non derogate dal presente contratto. In particolare, in presenza di vizi gravi e irrecuperabili dei Beni o delle opere fornite, il Cliente – ove ne ricorrano i presupposti di legge – potrà domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito, conformemente a quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 c.c. (ovvero dagli artt. 1492 e 1494 c.c. in materia di vendita).
8.7 La presente garanzia contrattuale sostituisce ed esclude ogni altra garanzia o responsabilità per vizi a carico del Fornitore, fatta salva solo l’ipotesi di dolo o colpa grave di quest’ultimo. In nessun caso il Cliente potrà sospendere o ritardare i pagamenti in ragione di vizi contestati, né avanzare richieste di indennizzo o riduzione del prezzo salvo quanto espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali. L’eventuale periodo di fermo dei Beni dovuto a interventi in garanzia non prolunga né sospende la durata della garanzia medesima, salvo diverso obbligo inderogabile di legge.
ART. 9 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
9.1 Fermo restando quanto previsto dalle specifiche garanzie di cui sopra, il Fornitore risponde esclusivamente per i danni diretti e immediati cagionati al Cliente da proprie violazioni contrattuali o da difetti dei Beni forniti, entro i limiti qui di seguito stabiliti. È espressamente esclusa – nei limiti consentiti dalla legge – qualsiasi responsabilità del Fornitore per danni indiretti o consequenziali che dovessero derivare al Cliente dall’inadempimento del Fornitore o da vizi dei Beni, ivi inclusi a titolo esemplificativo i fermi di produzione o di attività, il mancato guadagno, la perdita di opportunità commerciali, la perdita di dati o danni da interruzione dell’attività, nonché qualsiasi danno non direttamente e immediatamente riconducibile a una specifica inadempienza del Fornitore. Parimenti, il Fornitore non risponde di eventuali danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite dal Cliente, né da utilizzi impropri dei Beni effettuati dal Cliente in difformità dalle istruzioni ricevute.
9.2 Il Fornitore non risponde di eventuali danni occorsi durante il trasporto del materiale da parte del cliente o di terze parti (Corrieri). In caso di consegna effettuata da terze parti il Cliente è sempre tenuto a firmare l’accettazione con “Riserva di Controllo”, ed in caso di evidenti danni esterni al collo a:
- fotografare il collo su ogni lato prima della sua apertura, avendo cura di inquadrare le etichette del trasportatore,
- verificare immediatamente l’integrità quantitativa e qualitativa del contenuto, tramite esame visivo e/o funzionale,
- informare entro 2 (due) giorni il Fornitore di eventuali danni alla strumentazione, con accurata descrizione corredata di foto.
Non saranno in alcun modo riconosciuti danni causati dal trasporto su strumentazione non preventivamente accettata con “Riserva di Controllo”.
9.3 In ogni caso, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave del Fornitore, la responsabilità complessiva dello stesso nei confronti del Cliente per qualsivoglia titolo risarcitorio non potrà eccedere un importo pari al totale del corrispettivo pagato dal Cliente in forza dell’Ordine a cui la responsabilità si riferisce. Tale limitazione vale cumulativamente per tutti gli eventi dannosi verificatisi e tutte le pretese avanzate dal Cliente, con esclusione quindi di qualsiasi indennizzo o risarcimento ulteriore. Eventuali penali pattuite (come quella per ritardo di cui all’art. 3) si intendono anch’esse come limite massimo e forfettario per le specifiche voci di danno a cui si riferiscono.
9.4 Il Cliente prende atto che i corrispettivi concordati riflettono e tengono conto della presente clausola di limitazione di responsabilità.
9.5 Restano impregiudicati, in ogni caso, i diritti inderogabili del Cliente previsti dalla legge applicabile, nonché la responsabilità del Fornitore per morte o lesioni personali causate da proprie negligenze, la quale non può essere contrattualmente esclusa o limitata.
ART. 10 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare riservate e a non divulgare a terzi, né utilizzare per finalità estranee all’esecuzione del presente contratto, tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura scambiate in occasione e/o in funzione del contratto stesso, salvo quanto strettamente necessario per dare esecuzione alle obbligazioni assunte. In particolare, il Cliente si impegna a non divulgare né rendere accessibili a terzi i documenti tecnici, i disegni, le schede di analisi, i report, i manuali e in generale il know-how e le informazioni di natura confidenziale eventualmente apprese dal Fornitore durante la fornitura (inclusi eventuali segreti industriali o commerciali).
10.2 Il Fornitore, da parte sua, tratterà come confidenziali tutte le informazioni sul Cliente e le eventuali informazioni raccolte nel corso dell’esecuzione (ad es. dati ambientali rilevati, risultati di analisi svolte, etc.), salvo tali informazioni siano già di pubblico dominio o siano state legittimamente acquisite da fonti terze senza obblighi di riservatezza. L’obbligo di riservatezza permane per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del contratto, fatto salvo diverso accordo scritto o l’adempimento di obblighi di legge.
10.3 Il Fornitore informa il Cliente che eventuali dati personali raccolti nell’ambito del rapporto contrattuale saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana vigente in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore tratterà i dati personali del Cliente (e dei suoi eventuali referenti interni) esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento dei conseguenti obblighi di legge (ad es. finalità amministrativo-contabili, gestione degli ordini, assistenza post-vendita, tutela dei diritti contrattuali). Il trattamento avverrà con modalità sia manuali che informatizzate, adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Titolare del trattamento è ECOSERCH S.r.l., con sede legale e recapiti indicati nell’intestazione del contratto.
10.4 Il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy fornita dal Fornitore ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, disponibile sul sito web aziendale e/o allegata al presente contratto. In relazione ai dati personali del Fornitore (o dei suoi incaricati) eventualmente acquisiti dal Cliente, quest’ultimo si impegna a trattarli nel rispetto della normativa privacy applicabile e esclusivamente per scopi compatibili con la corretta esecuzione del contratto. Ciascuna Parte garantisce all’altra di aver adottato e di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati contro accessi non autorizzati, divulgazione, perdita o uso improprio, in conformità ai principi di cui all’art. 5 GDPR.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
11.1 Fermo restando ogni altro rimedio di legge o contratto, le Parti convengono che il presente contratto si intenderà risolto di diritto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), mediante semplice comunicazione scritta di una Parte all’altra, nel caso in cui la controparte incorra in una grave violazione dei propri obblighi contrattuali.
11.2 In particolare, costituiranno inadempimenti essenziali da parte del Cliente – tali da legittimare la risoluzione immediata da parte del Fornitore – a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
(a) il mancato pagamento anche parziale di somme dovute dal Cliente che si protragga per oltre 30 giorni dalla data di scadenza (fatturata o concordata);
(b) la violazione degli obblighi relativi alla proprietà, all’uso e alla custodia dei Beni di cui all’art. 5 (es. mancata restituzione dei Beni nei termini dovuti, uso non autorizzato o trasferimento illecito dei Beni, ecc.);
(c) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 10;
(d) qualsiasi altro inadempimento o violazione delle obbligazioni del Cliente che, per gravità e conseguenze, comprometta la possibilità di realizzare la finalità del contratto o le ragionevoli aspettative del Fornitore. Analogamente, costituirà inadempimento essenziale del Fornitore – tale da legittimare la risoluzione immediata da parte del Cliente – il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni del Fornitore che ecceda quanto tollerato dall’art. 3, ovvero qualsiasi altra violazione significativa da parte del Fornitore che renda impossibile o eccessivamente gravosa per il Cliente la fruizione della fornitura.
11.3 Nei casi sopra indicati la parte non inadempiente potrà comunicare per iscritto all’altra parte (via lettera raccomandata A/R o PEC) la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, con effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione di risoluzione. A seguito della risoluzione, restano salvi gli eventuali diritti al risarcimento dei danni della parte non inadempiente. In particolare, qualora la risoluzione avvenga per inadempimento del Cliente, il Fornitore avrà diritto di trattenere tutte le somme già incassate a titolo di corrispettivo, acconto o canone, imputandole a penale e ad anticipo sul maggior danno. Ogni importo pagato dal Cliente prima della risoluzione sarà definitivamente acquisito dal Fornitore a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto salvo – ove tale importo non copra integralmente il danno subito – il diritto del Fornitore di richiedere il risarcimento del maggior danno. In particolare, l’eventuale anticipo versato dal Cliente all’atto dell’Ordine verrà trattenuto dal Fornitore a titolo di penale (e non dovrà essere restituito), qualora il contratto sia risolto anticipatamente per fatto e colpa del Cliente.
11.4 Resta inteso che, in caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà esigere dal Cliente l’immediata restituzione dei Beni eventualmente già consegnati (qualora la proprietà fosse rimasta al Fornitore, come nei contratti di noleggio o di vendita con riserva di proprietà) e il Cliente sarà tenuto a restituirli a propria cura e spese entro 7 giorni dalla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni e spese ulteriori qualora i Beni non vengano resi nel termine stabilito.
11.5 La risoluzione del contratto, per qualsiasi causa avvenga, non pregiudica i diritti e le obbligazioni già maturati tra le Parti alla data della risoluzione stessa.
11.6 Restano in particolare ferme ed efficaci, anche dopo la cessazione del contratto, le pattuizioni relative a legge applicabile e foro competente, riservatezza, trattamento dei dati personali, nonché le altre clausole destinate per loro natura a sopravvivere (ad es. obblighi di pagamento rimasti insoluti, penali maturate, responsabilità per danni).
ART. 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 Il presente contratto e tutti gli Ordini cui si applicano le presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG) e di eventuali altre normative internazionali non inderogabili.
12.2 Per qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente contratto o ai singoli Ordini, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Arezzo. Tale foro concordato sarà esclusivo anche in deroga a eventuali criteri di competenza diversi previsti dalla legge.
12.3 Il Cliente, con la sottoscrizione dell’Ordine, dichiara di accettare specificamente la presente clausola di deroga espressa alla competenza territoriale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
13.1 Il presente contratto, composto dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali, costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione alla fornitura contrattuale e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente, orale o scritta, intercorsa tra le Parti sul medesimo oggetto. Eventuali modifiche o integrazioni al testo contrattuale (incluse deroghe a singole clausole delle Condizioni Generali) dovranno risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti.
13.2 L’eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle presenti Condizioni Generali (o il mancato immediato esercizio di un diritto contrattuale) non costituisce rinuncia a far valere i propri diritti, né può essere interpretata come acquiescenza o modifica tacita delle pattuizioni concordate.
13.3 Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare nulle, invalide o inefficaci ai sensi di legge, le Parti negozieranno in buona fede per sostituirle con clausole valide e efficaci di contenuto il più possibile equivalente, restando inteso che la nullità o inefficacia di una specifica clausola non inficerà la validità delle restanti disposizioni contrattuali.
ART. 14 – VENDITE ONLINE TRAMITE PORTALE E-COMMERCE B2B
14.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano anche agli Ordini effettuati dal Cliente attraverso il portale e-commerce B2B del Fornitore raggiungibile all’indirizzo ………………… (il “Portale”), salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
14.2 L’accesso al Portale è riservato esclusivamente a Clienti registrati e autorizzati. Il Cliente è responsabile della custodia e dell’uso delle proprie credenziali e risponde ai sensi di legge delle operazioni effettuate con esse.
14.3 Prima dell’invio dell’ordine, il Cliente deve visualizzare e accettare direttamente:
• un riassunto delle condizioni generali e specifiche applicabili;
• le principali caratteristiche dei beni, prezzo, modalità di pagamento, costi di consegna, imposte, tempi di consegna e, se applicabili, esclusione del recesso.
14.4 L’invio dell’ordine costituisce proposta contrattuale vincolante ai sensi dell’art. 1326 c.c. e si perfeziona solo con la conferma scritta di accettazione inviata per via elettronica (e‑mail o PEC).
14.5 Prezzi, disponibilità e descrizioni sul Portale possono variare in qualsiasi momento prima della conferma. Ai fini del contratto fanno fede le condizioni riportate nella conferma d’ordine.
14.6 Il pagamento può essere richiesto anticipatamente tramite bonifico, carta, PayPal o altri sistemi segnalati. La merce sarà evasa solo dopo accredito o conferma del pagamento, salvo diverso accordo scritto.
14.7 Le condizioni di consegna, installazione, garanzia, collaudo e assistenza rimangono quelle stabilite nei precedenti articoli delle presenti Condizioni Generali, salvo differenze indicate espressamente nella conferma d’ordine.
14.8 Trattandosi di vendita tra professionisti, non si applicano:
• il diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (artt. 52–59 D.lgs. 206/2005);
• la garanzia legale di conformità nei termini previsti per i consumatori.
Salvo diverso accordo scritto, non è previsto alcun diritto di reso o sostituzione dei Beni acquistati online, né rimborsi, fatte salve le ipotesi di vizi accertati e nei limiti di cui all’Art. 8.
14.9 Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare, sospendere o annullare ordini anomali, incompleti o riferiti a Clienti inadempienti o morosi.
14.10 Tutte le comunicazioni relative all’Ordine (adesione, conferma, fatture elettroniche, notifiche…) si considerano pienamente efficaci se inviate in formato elettronico.
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Accettazione specifica di clausole vessatorie: Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara espressamente di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: Art. 3 (Penale per ritardi del Fornitore), Art. 4 (Sospensione della fornitura per mancato pagamento), Art. 5 (Riserva di proprietà; obbligo di restituzione Beni; divieto di recesso anticipato del Cliente nei noleggi), Art. 6 (Limitazione di responsabilità del Fornitore in caso di sospensione per mancato pagamento del Cliente), Art. 7 (Variazioni dell’Ordine e divieto di subappalto), Art. 8 (Termini di denuncia vizi e decadenza garanzia), Art. 9 (Limitazione di responsabilità e esclusione danni indiretti; limitazione quantitativa del risarcimento), Art. 11 (Clausola risolutiva espressa; penale in caso di risoluzione per inadempimento del Cliente; termini di restituzione Beni; decadenza diritti in caso di ritardo; Foro esclusivo di Arezzo).